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Statuto Associazione
Bilancio sociale 2023
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L’Associazione Mine Vaganti APS è stata fondata da Silvia Masotti (attrice laureata in lettere e arte terapeuta in formazione), Elisa Mazzi (psicoterapeuta) e Camilla Zorzi (attrice laureata in lettere e danza movimento terapeuta). Mettendo assieme gli strumenti del teatro, dell’espressione corporea, dell’arte e dell’indagine psicologica, proponiamo laboratori artistici e teatrali che attivano uno spazio di gioco, di relazione, di cura e di crescita dell’essere umano.

I laboratori sono pensati come spazio culturale e formativo per bambini e ragazzi. Parallelamente, il nostro lavoro è finalizzato anche a percorsi terapeutici e formativi per adulti, in particolare legati alle pratiche di training autogeno e alla formazione di insegnanti ed educatori. Inoltre, organizziamo eventi culturali destinati ad un pubblico più eterogeneo su temi che ci stanno a cuore.

Pensiamo che gli strumenti artistici possano essere una grande risorsa al di là della performance; pensiamo che la ricerca sulla psiche non sia legata solo al disagio individuale, ma che possa essere un’occasione di conoscenza di sé e del mondo. Il punto di intersezione tra questi due vettori è lo spazio culturale e sociale che vogliamo creare, perché la Cultura è alla base di ogni Società, e una Società non può esistere senza uno spazio in cui dare corpo e voce alla complessità di ogni essere umano.

Desideriamo occuparci del futuro culturale e sociale di un paese che sembra avere esaurito le sue risorse in questi ambiti. La nostra esperienza individuale e condivisa e le nostre diverse professionalità ci permettono di garantire una proposta culturale varia e qualitativamente alta, che si propone come riferimento per un lavoro sul sociale professionalmente mirato.

Collaborano con noi professionisti e volontari con una formazione artistica o sui temi della cura e dell’educazione.

IL NOSTRO NOME: MINE VAGANTI
Perché accendere intersezioni tra competenze differenti crea una nuova energia. Perché dove c’è un incontro c’è movimento, dove c’è movimento c’è slancio per il futuro e dove c’è un futuro c’è la possibilità di immaginare se stessi. Perché ci muoviamo sul territorio e attraverso la differenza, immaginando sempre strade nuove!

L’Associazione Mine Vaganti è stata fondata da Silvia Masotti (attrice laureata in lettere e arte terapeuta in formazione), Elisa Mazzi (psicoterapeuta) e Camilla Zorzi (attrice laureata in lettere e danza movimento terapeuta). Dal 2011 proponiamo laboratori artistici e culturali che, mettendo assieme gli strumenti del teatro, dell’espressione corporea, dell’arte e della letteratura attivano uno spazio di gioco, di relazione, di cura e di crescita dell’essere umano.

Statuto Associazione

Bilancio sociale 2022

Camilla Zorzi

Silvia Masotti

Elisa Mazzi

Non è stato inserito nessun collaboratore

ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI
Laboratori artistici, di formazione, teatro e cura. Statuto dell’Associazione ETS

Art.1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI ETS”, da ora in avanti “associazione”.
L’acronimo ETS o la locuzione “ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta operativo.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Verona, via San Leonardo 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione può istituire sedi secondarie o operative con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l’intento di perseguire lo sviluppo sociale, culturale, formativo e artistico dell’essere umano, anche laddove un disagio fisico, psichico, o l’emarginazione sociale lo precludano.
Per raggiungere i propri scopi, l’Associazione svolgerà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale in riferimento all’art. 5, c. 117/2017 di cui alle seguenti lettere :
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà:
• diffondere la cultura teatrale, letteraria e artistica nel mondo giovanile e non;
• ampliare la conoscenza della cultura teatrale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
• allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale, artistico e psicologico;
• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
• porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, o portatori di qualunque disagio fisico, psichico o sociale, possono trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni del teatro, della letteratura, della danza, dell’arte e della psicologia, un sollievo al proprio disagio.
Pertanto le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi sono:
• attività culturali: laboratori teatrali, narrativi, artistici, per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti, conferenze, dibattiti, seminari, spettacoli, proiezione di film, lezioni aperte, eventi culturali
• attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici e supervisioni per educatori, insegnanti, operatori sociali, psicologi, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
• attività terapeutica di gruppo: laboratori di DanzaMovimentoTerapia, ArteTerapia, gruppi di parola e narrazione;
• attività terapeutica individuale: diagnosi e valutazione, percorsi di sostegno e di orientamento, consulenze a bambini, adolescenti, genitori e insegnanti;
• attività editoriale: pubblicazione di materiale fotografico, filmico e cartaceo di seminari, nonché degli studi, delle ricerche e delle attività compiute.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Le attività diverse saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 – Ammissione, numero e categorie degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i propri dati completi e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci ordinari coloro che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme, e tutti i soci hanno pari diritti e doveri in seno all’associazione.

Art.4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
non svolgere attività in contrasto con le finalità e le attività dell’Associazione.

Art.5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o decadenza.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti Interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione, all’Assemblea che delibererà in merito, alla prima assemblea utile e per voto segreto, in via definitiva.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto l’associato che, scaduti i termini per il versamento della quota associativa annuale e a seguito di sollecito, non avesse provveduto al rinnovo.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 – Organi

Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;

Art.7 – Assemblea

Nell’Assemblea, organo sovrano, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea mediante comunicazione agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e comunque deve avvenire con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

In mancanza di convocazione scritta è validamente costituita l’Assemblea se è presente la totalità dei soci. In questo caso ogni socio può opporsi alla trattazione di qualsiasi argomento sul quale ritenga di non essere sufficientemente informato.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera in via definitiva sulla esclusione degli associati;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L’Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto è valida in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione è valida con qualunque numero di soci e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un socio appositamente nominato.

Art.8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili .

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente

Il/la Presidente, eletto dal consiglio direttivo al suo interno, rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il/la Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il/la Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’attività di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell’organo di controllo.

Art. 11 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora ricorrano i limiti di cui all’art. 14, c. 2 del CTS, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all’art. 14, c. 1 del CTS, l’associazione deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare con le medesime modalità del bilancio di esercizio, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 17 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con un preavviso di almeno 10 giorni all’organo che ne ha titolarità e che provvederà a produrne copia.

Art. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche avvalendosi dei propri associati.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi dell’Associazione, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione dell’Assemblea dei soci. Il giudizio dell’Assemblea è insindacabile e deve essere accettato inappellabilmente da tutti i soci. In caso di parità di voti l’Assemblea, con il voto di due terzi degli associati, nominerà un arbitro amichevole compositore che deciderà inappellabilmente.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 23 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Elenco dei documenti consultabili:

  • Statuto Associazione Mine Vaganti- ETS

    atto costitutivo Laboratori artistici di teatro e cura Mine Vaganti